(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  34
                        dell'11 agosto 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto gli articoli 4, comma 1, lettera l) e 42 dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante  i
criteri per la definizione del costo ambientale  e  del  costo  della
risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per  la  regolamentazione
da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei  volumi
idrici ad uso irriguo); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  25  ottobre  2016,   n.   294   (Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme  per  il
riordino della disciplina in materia di  conferenza  di  servizi,  in
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124); 
  Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio
e  delle  acque  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29,  come  modificato  dal
decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le  linee  guida  per  le
valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione
agli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi   idrici   superficiali   e
sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE; 
  Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio
e  delle  acque  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva  le  linee
guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione  del  deflusso
minimo vitale  al  fine  di  garantire  il  mantenimento,  nei  corsi
d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento  degli
obiettivi di qualita', definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE; 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri) ed in particolare  gli  articoli  11,
comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo  12  e  articolo
13; 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  concessioni  del  demanio  idrico)  ed   in
particolare l'articolo 3; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento  di  attuazione
dell'articolo 11, commi 1 e 2,  della  legge  regionale  28  dicembre
2015, n. 80 «Norme in materia  di  difesa  del  suolo,  tutela  delle
risorse idriche e  tutela  della  costa  e  degli  abitati  costieri»
recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica  e
per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli  concessori
e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento  di  attuazione
dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale
11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del  suolo».  Disciplina
degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei  volumi
dei prelievi e delle  restituzioni  di  acqua  pubblica.  Definizione
degli obblighi e delle modalita' di trasmissione dei risultati  delle
misurazioni); 
  Visti  i   Piani   di   gestione   dei   Distretti   dell'Appennino
settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; 
  Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
15 giugno 2017; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4, del regolamento interno della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli  95  e  98  del  d.lgs
152/2006 delle Autorita' di bacino distrettuale ed in particolare: 
  a) il parere favorevole con osservazioni dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino Settentrionale reso in data 13/06/2017; 
  b) il parere favorevole con osservazioni dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale dell'Appennino centrale reso in data 15/06/2017; 
  c) il parere favorevole con osservazioni dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale del Po reso in data 15/06/2017; 
  Visto il parere  favorevole  della  Quarta  Commissione  consiliare
«Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e  di
dover  adeguare  conseguentemente  il  testo   all'osservazione   ivi
formulate; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 21 luglio 2017; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 31  luglio  2017,  n.
830; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. a seguito del riassetto  delle  competenze  istituzionali  della
Regione e di quanto rilevato nel corso del primo anno  di  attuazione
delle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.g.r. 61/R/2016, si
e' reso necessario nell'ottica dell'utilizzo razionale della  risorsa
idrica: 
  a) individuare ulteriori usi delle acque, in aggiunta a quelli gia'
inseriti all'interno dell'articolo 3 del  d.p.g.r.  61/R/2016,  quali
gli usi didattici ed  ambientali  e  per  l'esercizio  di  fontanelli
pubblici in gestione ai comuni; 
  b) modificare la formula di calcolo del canone di  concessione,  al
fine di garantire una piena proporzionalita' tra  i  quantitativi  di
acqua resi in concessione  e  le  somme  da  corrispondere  da  parte
dell'utenza,  nonche'  per  rendere  piu'  efficaci  le   azioni   di
incentivazione al risparmio idrico previste dal regolamento; 
  c) introdurre una disciplina transitoria  per  la  definizione  sia
della portata media annua dei prelievi concessionati in  atto  ed  in
regime di concessione preferenziale, che per il calcolo dei canoni di
concessione per i prelievi in atto, dal momento che in alcuni  ambiti
territoriali, antecedentemente all'anno 2016,  le  concessioni  erano
rilasciate sulla base della portata massima prelevabile; 
  d) adeguare le disposizioni del presente  regolamento  al  fine  di
raccordarne le previsioni con gli  obiettivi  dell'articolo  9  della
direttiva 2000/60/CE, collegando il programma  per  il  completamento
della banca dati contenente  le  informazioni  relative  ai  prelievi
all'opportunita' di prevedere in futuro, una formula di  calcolo  del
canone  che  tenga  conto  anche  dei   quantitativi   effettivamente
consumati dall'utente nel corso dell'anno solare di riferimento; 
  e) ampliare le casistiche di incentivazione al risparmio  idrico  e
all'oculato   utilizzo   della   risorsa,   da   parte   dell'utenza,
introducendo nuovi casi di riduzioni  di  canone  collegati  a  nuove
forme di risparmio idrico e di controllo dei prelievi; 
  f) estendere l'obbligo di  installazione  di  idoneo  strumento  di
misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle  acque  sotterranee,
in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e  controllo  per
un uso che non e' soggetto a concessione e che e' definito  anche  in
base ai quantitativi annui prelevati; 
  2. si e' reso altresi' necessario, anche in attuazione delle  nuove
norme sul procedimento amministrativo, apportare semplificazioni alle
modalita' per la presentazione delle domande di  concessione  e  alle
procedure  istruttorie,  attraverso   il   coordinamento   dei   vari
procedimenti  eventualmente  connessi  con  il  rilascio  del  titolo
concessorio, nonche' alleggerire il procedimento  di  rilascio  delle
varianti non sostanziali  relative  a  richieste  di  diminuzione  di
prelievo, trattandosi di  richieste  che  modificano  la  concessione
attenuandone la pressione sul corpo idrico oggetto di prelievo; 
  3. con riferimento alle  concessioni  per  uso  idroelettriche,  le
modifiche introdotte dal presente regolamento  forniscono  una  prima
risposta: 
  a) alle istanze della Commissione Europea che, nell'ambito del caso
EU-PILOT 6011/2014/ENVI,  ha  chiesto  informazioni  sulle  modalita'
attraverso cui le Autorita'  italiane,  nell'ambito  delle  ordinarie
procedure autorizzative, eseguono  le  valutazioni  ambientali  sugli
impianti relativi alle concessioni di derivazione per  produzione  di
forza motrice in  istruttoria,  ponendo  di  fatto  l'Italia  in  una
condizione di pre-contenzioso; 
  b) all'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea,  con
sentenza del 1° luglio 2015, che stabilisce che gli Stati membri sono
tenuti - salvo concessione delle deroghe previste  dalla  Direttiva -
«a negare l'autorizzazione di un  particolare  progetto  qualora  sia
idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un  corpo  idrico
superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un  buono  stato
delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico  e  di  un
buono  stato  chimico  di  tali  acque,  alla  data  prevista   dalla
direttiva», intendendo per «deterioramento dello stato» la condizione
nella quale lo stato di anche uno solo degli elementi di qualita' del
corpo idrico superficiale, ai sensi dell'allegato V della  direttiva,
si  degrada  di  una  classe,  anche   se   cio'   non   si   traduce
automaticamente   in   un   deterioramento   nella    classificazione
complessiva  dello  stato  di  qualita'  dello  stesso  corpo  idrico
superficiale; 
  4. e' stato ritenuto di  conseguenza  opportuno,  anche  a  seguito
dell'entrata in vigore il 17 febbraio 2017 del  decreto  ministeriale
ambiente 294/2016 ed in conseguenza dell'emanazione dei decreti della
Direzione per la  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
29/2017 e 30/2017: 
  a) riformulare i criteri per il rilascio  di  concessioni  per  uso
idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a  livello
di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i
corpi idrici e ne dettagli le  misure  per  il  loro  raggiungimento,
ricorrendo  all'introduzione  di  una  norma  transitoria  che  detti
precise condizioni di inammissibilita' nei casi di nuove concessioni,
da  applicarsi  nelle  more  di  atti  di  pianificazione   che   non
esplicitino misure il tal senso; 
  b)  abrogare  l'articolo  6  del  d.p.g.r.  61/R/2016  perche'   in
sovrapposizione con quanto di competenza delle  Autorita'  di  bacino
distrettuali,  in  considerazione  dell'ormai  completa  operativita'
delle stesse; 
  5.  e'  infine  stato  ritenuto  necessario  introdurre  una  norma
transitoria per la definizione dei procedimenti connessi al  prelievo
di acqua  ad  uso  idroelettrico,  coerente  con  la  disciplina  dei
procedimenti  in  corso  in  materia  di  acque  pubbliche  contenuta
nell'articolo 3 della l.r. 77/2016; 
  6. sono state recepite le indicazioni formulate  dalla  Commissione
consiliare, e' stato quindi ritenuto opportuno  rendere  piu'  chiara
all'interno dell'articolo  2  la  definizione  della  componente  del
canone  a  corrispettivo  fisso  e  a  corrispettivo  variabile,   in
particolare per quanto  riguarda  la  portata  idrica  effettivamente
utilizzata; 
  7. sono state recepite le prescrizioni dettate dalle  Autorita'  di
bacino  distrettuale  e   accolte   le   raccomandazioni   formulate,
compatibilmente alla loro attinenza con  la  disciplina  oggetto  del
presente regolamento; 
  8. al fine di consentire una  rapida  attivazione  delle  procedure
previste dal presente regolamento,  e'  necessario  disporre  la  sua
entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino della Regione Toscana; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 
 
  1. Al punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016,  n.
61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,  della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia  di  difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e  degli
abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della
risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di  rilascio  dei
titoli concessori e autorizzatori per l'uso di  acqua.  Modifiche  al
d.p.g.r. 51/ R/2015) le parole «per le microimprese» sono soppresse. 
  2. Al punto 10 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
    «, nonche' in conformita' alle linee  guida  per  le  valutazioni
ambientali ex  ante  delle  derivazioni  idriche  in  relazione  agli
obiettivi di qualita' dei corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei
definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE  e  per  l'aggiornamento
dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale  al  fine  di
garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico,
a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di  qualita',  definiti
ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti
della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13
febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017,  n.
293, e 13 febbraio 2017, n. 30». 
  3. Alla lettera b) del punto 11 dei considerato del  preambolo  del
d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
    «, da inquadrare in  un  contesto  pianificatorio  a  livello  di
distretto e regionale che definisca gli obiettivi  ambientali  per  i
corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro  raggiungimento,  in
considerazione della completa operativita' delle Autorita' di bacino,
ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5  ottobre  2016,  n.
294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle  Autorita'
di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita'  di  bacino,  di  cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183)». 
  4. Dopo il punto 13 dei  considerato  del  preambolo  del  d.p.g.r.
61/R/2016 e' aggiunto il seguente: 
    «13-bis.   e'   altresi'   necessario   prevedere    disposizioni
transitorie per: 
      a) la  definizione  della  portata  media  annua  dei  prelievi
concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale; 
      b)   la   disciplina   dei   procedimenti   e   delle   vicende
amministrative connesse al prelievo di  acqua  ad  uso  idroelettrico
coerente con le disposizioni contenute nell'articolo  3  della  legge
regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni del demanio idrico);»